(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
          della Regione Toscana n. 54 del 15 novembre 2013) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
(Omissis). 
 
                               Art. 1 
 
      Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 29/2004 
 
  1.  L'art.  2  della  legge  regionale  31  maggio  2004,   n.   29
(Affidamento, conservazione  e  dispersione  delle  ceneri  derivanti
dalla cremazione dei defunti), e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  2  (Cremazione   e   affidamento   delle   ceneri).   -   1.
L'autorizzazione alla cremazione e' rilasciata dal comune  nel  quale
e' avvenuto il decesso  nel  rispetto  della  volonta'  espressa  del
defunto o, in  mancanza  di  questa,  dai  suoi  familiari  ai  sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge
n. 130/2001, previa  acquisizione  del  certificato  necroscopico  ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lettera  a),  della  medesima  legge.  Il
certificato,  redatto  e  sottoscritto  dal  medico  necroscopo,  non
necessita di alcuna autenticazione. 
  2. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1, indica gli
eventuali affidatari dell'urna cineraria. 
  3. Soggetto affidatario dell'urna cineraria puo'  essere  qualunque
persona, ente o associazione, scelta liberamente dal  defunto  o  dai
suoi familiari, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), numeri 1),
2), 3) e 4), della legge n. 130 /2001. 
  4. Il  soggetto  affidatario  dell'urna  cineraria  sottoscrive  il
documento previsto dall'art. 81  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 settembre 1990, n 285 (Approvazione del regolamento  di
polizia mortuaria), in cui viene indicato il  luogo  di  destinazione
dell'urna cineraria; tale documento, conservato presso l'impianto  di
cremazione e  presso  il  comune  in  cui  e'  avvenuto  il  decesso,
costituisce documento  di  accompagnamento  per  il  trasporto  delle
ceneri. 
  5.  Il  trasporto  delle  ceneri  non  e'  soggetto   alle   misure
precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme,  salvo
diversa indicazione dell'autorita' sanitaria. 
  6.  Resta  valida  la  possibilita'  di  rinuncia   all'affidamento
dell'urna cineraria da parte del soggetto indicato  dal  defunto.  La
rinuncia  all'affidamento  deve  risultare  da   dichiarazione   resa
all'ufficiale dello stato civile del comune  che  ha  autorizzato  la
cremazione. 
  7.  In  caso  di  rinuncia   all'affidamento,   si   applicano   le
disposizioni di  cui  all'art.  80,  commi  3  e  6,  del  d.p.r.  n.
285/1990».