(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 15 novembre 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 29/2004 1. L'art. 2 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti), e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Cremazione e affidamento delle ceneri). - 1. L'autorizzazione alla cremazione e' rilasciata dal comune nel quale e' avvenuto il decesso nel rispetto della volonta' espressa del defunto o, in mancanza di questa, dai suoi familiari ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge n. 130/2001, previa acquisizione del certificato necroscopico ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della medesima legge. Il certificato, redatto e sottoscritto dal medico necroscopo, non necessita di alcuna autenticazione. 2. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1, indica gli eventuali affidatari dell'urna cineraria. 3. Soggetto affidatario dell'urna cineraria puo' essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto o dai suoi familiari, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge n. 130 /2001. 4. Il soggetto affidatario dell'urna cineraria sottoscrive il documento previsto dall'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), in cui viene indicato il luogo di destinazione dell'urna cineraria; tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui e' avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri. 5. Il trasporto delle ceneri non e' soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorita' sanitaria. 6. Resta valida la possibilita' di rinuncia all'affidamento dell'urna cineraria da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile del comune che ha autorizzato la cremazione. 7. In caso di rinuncia all'affidamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 80, commi 3 e 6, del d.p.r. n. 285/1990».